Cassazione Civile Sezione III 29 luglio 2014 n. 17220. Il cosiddetto danno estetico non è che una forma d’invalidità permanente (e quindi un danno biologico) che è oggetto della valutazione del CTU medico nella valutazione complessiva della violazione dell’integrità psico fisica. Pertanto, non vi può essere una ulteriore liquidazione di tale posta risarcitoria, a meno che questa incida sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, ma in tal caso il danno assume una valenza decisamente patrimoniale. Superfluo ampliare.
Avv. Carmine Lattarulo