Il diritto conosce, infatti, una competenza “statica”, ossia quella dettata dalle regole del codice di procedura civile, ma, alla luce delle considerazioni che seguono, conosce anche una competenza “dinamica”, in forza della quale il giudice di pace adìto diventa competente, facendo affidamento sulla irritualità dell’eccezione sollevata.La possibilità di rilevare d’ufficio l’incompetenza per territorio, vale solo nei casi previsti dall’art. 28 cpc (dove interviene il pubblico ministero ex art. 70 cpc, esecuzione forzata, di opposzione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui la inderogabilità sia prevista dalla legge, così come espressamente convenuto dall’art. 38 cpc). Pertanto, fuori da questi casi, il giudice è spogliato dal rilevare d’ufficio l’incompetenza per territorio e non può mai supplire alla lacunosità delle eccezioni sollevate dalle parti
.L’art. 38 cpc ritiene l’eccezione non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. L’eccezione d’incompetenza per territorio presuppone la necessaria contestazione di tutti i concorrenti criteri previsti agli artt. 18, 19 e 20 cpc, restando escluso che il giudice adìto possa supplire alla genericità od alla incompletezza dell’eccezione, rimanendo la competenza radicata in base al profilo non efficacemente contestato. La disciplina di cui all’art. 38 c.p.c. impone, quindi, di considerare l’eccezione come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato1. Tuttavia, è giusto sottolineare che la Suprema Corte, con sentenza dell’8 ottobre 2010 n. 20921, aveva apportato una importante variazione al suo orientamento. Infatti, ha sostenuto che, affinchè la causa resti radicata presso il giudice adìto, “il ricorrente deve dedurre che i fori alternativi ipotizzabili comporterebbero il rigetto dell’eccezione di incompetenza”; in altri termini, (la Suprema Corte spiega meglio), il ricorente deve indicare “anche che la residenza, il domicilio, ecc. del convenuto avrebbero consentito di confermare la competenza del giudice adìto”2. Questa sentenza, sebbene poco nota e commentata, apre una vera frattura con tutti i precedenti orientamenti della Corte: affinchè il giudice adìto possa ritenersi competente devono ricorrere due condizioni e non più una soltanto:
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mancato rilievo del convenuto;
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il foro alternativo non rilevato deve comunque condurre alla competenza del giudice adìto.
Tuttavia, la Suprema Corte si è subito resa conto di aver indicato un principio assolutamente erratto: infatti, laddove il giudice adìto sia competente in ogni caso ex artt. 18, 19 e 20 cpc, che bisogno c’è di rilevare che il convenuto non ha sollevato l’eccezione? Il giudice adìto sarebbe comunque competente in ogni caso, senza necessità di valutare lo scritto difensivo del convenuto e la mancata sollecitazione sul punto. Ed infatti, con ordinanza del 18 febbraio 2011 n. 3989, la II Sezione riabbraccia il precedente orientamento, prenendo le distanze dall’ultima sentenza menzionata della III Sezione: “ … confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente … restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato”. Con sentenza del 23 maggio 2011 n. 11305, anche la III Sezione torna sui suoi passi e smentisce in pieno quanto affermato precedentemente: “ … il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adìto con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18,19, 20 cpc, dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adìto in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerare competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto; l’indagine sul verificarsi di tale coincidenza – infatti – resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso”. Chiarezza che non ha bisogno di alcun commento: cade inesorabilmente il secondo presupposto richiesto dalla Cass. Civ. Sez. III 08 ottobre 2010 n. 20921; basta semplicemente la mancanza di sollecitazione (rituale) del convenuto. Un definitivo e risolutivo colpo viene sferzato anche dalla Sez. VI, che con ordinanza del 4 agosto 2011 n. 17020, afferma: “L’eccezione che non sia completa in questi termini deve reputarsi tamquam non esset”. Riassumendo, l’attore può proporre la causa in un foro a sua scelta; la sola irritualità dell’eccezione radica la competenza davanti al giudice adìto, anche laddove non sia competente ex artt. 18, 19, 20 cpc.
Avv. Carmine Lattarulo
1 Cass. Civ. Sez. II ordinanza 18 febbraio 2011 n. 3989; Cass. Civ. Sez. I, 27 ottobre 2005 n. 20929; Cass. Civ. Sez. III, 30 agosto 2004 n. 17371; Cass. Civ. Sez. III, 7 giugno 2004 n. 10812; Cass. Civ. Sez. III, 9 giugno 2002 n. 9192; Cass. Civ. Sez. III, 15 Febbraio 2003 n. 2346; Cass. Civ. Sez. III, 29 gennaio 2002, n. 1177; Cass. Civ. Sez. II, 23 agosto 2002 n. 12465; Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 2001, n. 12645; Cass. Civ. Sez. II, 16 febbraio 1999, n. 1278; Cass. Civ. Sez. III 24 Ottobre 1998 n. 10577; Cass. Civ. Sez. I 25 Ottobre 1997 n. 10532; Cass. Civ. Sez. I 7 Settembre 1995 n. 9408.