Corte di cassazione penale 25 settembre 2013 n. 39860. Off limit le magliette inneggianti al Duce allo stadio e in qualsiasi altro luogo dove si pratica lo sport. La Cassazione, con la sentenza 39860/2013, ha così convalidato la multa di 2280 euro nei confronti di un tifoso di hockey di Bolzano che si era presentato al palazzetto dello sport con una maglietta raffigurante il Duce con scritte dell’ideologia fascista. In primo grado C. P. era stato condannato a due mesi con le attenuanti generiche per avere fatto uso di simboli nazisti. La condanna è stata convertita in pena pecuniaria. Contro la doppia condanna, la difesa del tifoso si è rivolta alla Cassazione, sostenendo che “indossare una maglietta o altro capo di abbigliamento con scritte e simbologie del partito fascista non può integrare reato” e che, in ogni caso, non si intendeva “discriminare” né “offendere”. La Prima sezione penale ha convalidato il giudizio d’appello e ha sottolineato che “correttamente e con discorso giustificativo compiuto ed immune da vizi denunciati, la corte territoriale ha ritenuto la configurabilità della contravvenzione contestata, tenuto conto del luogo di consumazione del fatto e dell’occasione in cui è stata posta in essere la condotta”. Sintetizza la Cassazione che “l’essersi presentato esibendo la maglietta con scritte e simboli inneggianti al regime fascista e ai valori dell’ideologia fascista integra la condotta di comportamenti vietati”.
Allo stadio vietate le magliette inneggianti al Duce.
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