Corte di cassazione – Sezione III civile – 4 ottobre 2013 n. 22752. La sentenza assume rilievo per un duplice principio: il primo è quello della responsabilità della scuola anche per autolesioni dell’alunno; il secondo è l’estensione della zona di responsabilità al di fuori delle mura scolatische. Ci deve essere del personale scolastico a vigilare sugli allievi che, prima dell’inizio dell’orario delle lezioni, attendono il suono della campanella nel cortile esterno di pertinenza della scuola. Gli alunni non possono essere lasciati soli. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2013 n. 22752. E se, per caso, qualcuno si fa male, magari cadendo per distrazione, la scuola – e dunque il Ministero della Pubblica Istruzione – dovrà risarcire i danni per aver mancato al dovere di vigilanza anche se l’incidente è avvenuto prima del regolare inizio dell’attività didattica. Così i giudici di Piazza Cavour hanno dato il definitivo ‘via libera’ al risarcimento danni in favore di una allieva di una scuola elementare di Cerveteri (Roma) che era scesa dallo scuolabus e stava aspettando l’inizio delle lezioni nel cortile antistante la scuola quando, salita su un muretto, era caduta rompendosi la tibia. L’accesso al cortile, per i bambini che arrivavano con un po’ di anticipo, veniva consentito ogni mattina con l’apertura dei cancelli ma la scuola non aveva provveduto a organizzare un servizio di vigilanza che tenesse sotto controllo i ragazzini nella manciata di minuti che li separava dall’ingresso in aula con affidamento alle maestre. “In ipotesi di danno come questo, cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola – scrive la Suprema Corte – determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”. La scuola pertanto – proseguono gli ‘ermellini’ – “è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche”. Tra queste rientra “il cortile antistante l’edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi”, conclude la Cassazione. La vicenda in questione risale al 20 marzo del 1995. Il verdetto di primo grado era stato emesso dal Tribunale di Civitavecchia nel 2003, e quello di secondo dalla Corte di Appello di Roma nel 2006. Senza successo, scuola e ministero hanno protestato in Cassazione contro la condanna al risarcimento (l’entità non è nota) sostenendo che la sola circostanza che la minore fosse stata lasciata dallo scuolabus nel cortile antistante non doveva far ritenere che “fosse insorto in capo al personale scolastico l’obbligo di vigilare su di essa”.