Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 11 ottobre 2013 n. 23144. Il gestore della rete televisiva che manda in onda trasmissioni senza esercitare un controllo è responsabile anche in forma aggravata per via del mezzo ad ampia diffusione. Il caso rigurada lo “scontro giudiziario” tra Vittorio Sgarbi e il magistrato Agostino Cordova, a seguito di un presunta diffamazione all’interno del programma televisivo “Sgarbi quotidiani”. Con sentenza in data 26 febbraio 2004 il tribunale di Roma condannò la Rti Spa, Reti Televisive Italiane, quale produttrice e della trasmissione televisiva “Sgarbi Quotidiani”, al pagamento a favore di Agostino Cordova di. 800.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla ritenuta campagna diffamatoria condotta dal titolare del programma tra la fine del 1992 e il giugno 1995. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 14 giugno—16 luglio 2007 rigettò gli appelli proposti da Rti e da Vittorio Sgarbi, intervenuto volontariamente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado. Contro la sentenza della Corte d’appello la Rti Spa aveva proposto ricorso in cassazione, mentre Cordova aveva resistito con un controricorso e Sgarbi non aveva espletato attività difensiva. La Suprema Corte, in relazione al primo motivo di ricorso i giudici della Cassazione fa presente che “la lesione dell’onore e della reputazione altrui commessa col mezzo della televisione costituisce sempre un fatto illecito e antigiuridico, in quanto lesivo dei diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti dall’art. 2 Cost. e dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, anche quando venga commessa da persona che non possa essere chiamata a risponderne, come nel caso del parlamentare che invochi la guarentigia di cui all’art. 68 Cost. Ne consegue che, ricorrendo tale ipotesi, incorre in responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione, responsabilità da ritenersi aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione peraltro senza esercitare alcun controllo utile, anche successivo alla diffusione della trasmissione”. La Cassazione evidenzia, inoltre, che la Corte di appello ha “evidenziato che la stessa Giunta delle autorizzazioni a procedere, sollecitata dallo Sgarbi ad esprimersi sull’incidenza sul giudizio dell’istituto previsto dall’art. 68 Cost. decise, all’unanimità, che non sussistevano i presupposti per una deliberazione della Camera dei Deputati in materia di insindacabilità. Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di sospensione necessaria del processo, correttamente i giudici di merito hanno rigettato la relativa istanza. La motivazioni della sentenza sono assolutamente condivisibili, sebbene coinvolga, indirettamente, un personaggio pubblico, per quanto controverso, di grande competenza ed elevata erudizione in ogni campo, non solo artistico, e che gode, quindi, della mia massima stima. Grande Sgarbi, comunque.
Diffamazione, caso Sgarbi-Cordova: responsabile la rete televisiva che non ha esercitato il controllo.
Articolo precedente