Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 15 novembre 2013 n. 45970. L’attivismo del sindaco che contatti un imprenditore di sua conoscenza per ottenere una sponsorizzazione per la locale squadra di calcio non può di per sé integrare il reato di concussione, sulla base del fatto che si tratti di una attività estranea ai compiti istituzionali del primo cittadino. Al contrario va dimostrato che il sindaco l’abbia fatto per un proprio interesse che può essere anche unicamente politico, dunque legato al consenso, purché però sia provato in modo chiaro dall’accusa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 45970/2013 annullando la sentenza di condanna per concussione di un sindaco pugliese. La Suprema corte chiarisce dunque che “Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, nell’espressione ‘altra utilità’ dl cui all’art. 317 cod. pen. va ricompreso anche il vantaggio di natura politica, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale, che in quanto giova esclusivamente alla P.A., esclude la sussistenza del reato”. E per altro verso gli ermellini statuiscono che: “In tema di concussione, la sussistenza del reato va esclusa quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell’agente, giovi esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l’oggetto giuridico del reato (buon andamento della PA.), ed il fatto manca di tipicità, non potendosi l’agente identificare nell’Ente e non potendo questo – dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante – considerarsi alla stregua di ‘terzo’ destinatario della prestazione promessa od effettuata”. Così, per i giudici, la condotta accertata (promuovere l’attività sportiva, attivandosi per procurare una sponsorizzazione per la locale squadra di calcio) può essere stata mossa dal perseguimento di finalità di vantaggio personale (anche politico) oppure meramente istituzionali, “per cui ai fini dell’affermazione di responsabilità, il giudice di rinvio avrebbe dovuto enucleare gli elementi idonei, ex art. 192 c.p.p., a dimostrare che la finalità perseguita in concreto dal Sindaco fosse di vantaggio personale, non dovendo essere – pena l’inammissibile inversione dell’onere della prova – l’imputato a dar prova dei contrario”. Mentre così non è stato.