Corte di cassazione – Sezione penale – sentenza 18 novembre 2013 n. 46153. Non punibile per appropriazione indebita il marito che prima della separazione fa sparire i mobili da casa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 46153/2013, accogliendo il ricorso di un marito condannato dalla Corte d’appello di Palermo per essersi fatto arbitrariamente ragione da sé (art. 392 Cp), in quanto “al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice”, aveva svuotato la casa coniugale di gran parte dei mobili e suppellettili lasciandola inabitabile alla moglie e alla figlia minore. Secondo la Suprema corte però siccome è incontroverso che a lasciare l’appartamento sia stata la moglie, il marito aveva il possesso degli arredi e dunque al più gli si poteva contestare il reato di appropriazione indebita. “Quest’ultimo delitto – spiega infatti la sentenza – sussiste ogniqualvolta l’agente ponga in essere atti di qualsiasi genere che eccedano comunque le facoltà inerenti al possesso”. E così è stato, avendo il coniuge trasportato il mobilio in una località ignota alla moglie, tuttavia, prosegue la Corte, poiché “il fatto è stato commesso in danno della moglie non legalmente separata”, ne consegue l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 649 comma 1 n. 1 Cp.
Non è punibile il coniuge che fa sparire i mobili prima della separazione.
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