Corte di cassazione – Sezione V penale – sentenza 9 dicembre 2013 n. 49512. Deve essere assolta dal reato di ingiuria l’ex moglie che inveisce contro il marito, dandogli del “porco”, perché l’uomo aveva portato nella vecchia casa coniugale, poi divisa a metà e con ingressi separati, la nuova fidanzata. Con questa sentenza, molto discutibile, per la Corte di cassazione, considerato che i due coniugi, separandosi, si erano accordati per non invitare eventuali nuovi partner nelle rispettive abitazioni, il comportamento della donna è scriminato dal “fatto ingiusto” commesso dall’ex. Gli ermellini hanno così respinto il ricorso della procura del tribunale di Nicosia contro l’assoluzione della donna pronunciata dal giudice di pace di Troina. Secondo il Pm, alla ex moglie non poteva essere concessa alcuna giustificazione in quanto essendo i coniugi legalmente separati dal 2006 e vivendo “in due unità abitative che, sebbene contigue tra di loro, erano materialmente divise”, bisognava considerare il “conseguente naturale affievolimento dell’obbligo della fedeltà”, pertanto l’ex marito aveva il pieno diritto di portare la nuova compagna nella sua abitazione senza incorrere negli epiteti della ex moglie. La donna, infatti, sporgendosi dalla finestra e vedendolo in compagnia gli aveva urlato che era un “porco” che portava “tutte le prostitute a casa”. Secondo il giudice di pace, in questo modo, l’ex marito aveva infranto “le regole della lealtà familiare”. Convalidando il verdetto del giudice di pace, la Cassazione ha sottolineato che “l’ingiustizia” percepita dalla signora” non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente a un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza”. Nel caso in questione, osserva l’Alta Corte, “il comportamento tenuto dal marito, essendo consistito nella violazione della regola stabilita di comune accordo dagli ex coniugi di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della ‘ingiustizia’ che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dalla donna l'”esimente” della non punibilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA