Cassazione penale Sezione IV sentenza 13 gennaio 2014 n. 980. Rispettare l’altro significa infatti anche tenere alla propria igiene personale. Trattavasi di un marito che, rientrato dal pascolo e dopo aver accudito le pecore, aveva imposto alla moglie rapporti sessuali senza essersi prima lavato. La Corte ha stabilito che violenza sessuale sussiste ogni volta in cui i rapporti sessuali vengano imposti, senza che abbiano rilevanza le modalità o le motivazioni che portano la persona offesa a non rifiutare il rapporto. La circostanza che l’unico motivo per cui la donna rifiutasse i rapporti sessuali era costituito dalla scarsa igiene del marito e che avrebbe consentito a tali rapporti se lo stesso si fosse previamente lavato, non elimina la violenza del rapporto sessuale sussistendo il reato di cui all’art. 609 bis c.p. in tutti i casi in cui i rapporti sessuali vengano in qualsiasi modo imposti, essendo del tutto irrilevanti le modalità ed i mezzi utilizzati e le motivazioni che avessero indotto la parte offesa a rifiutare non un astratto rapporto sessuale con il marito, ma il rapporto sessuale da questi preteso (e poi imposto) senza che avesse praticato quella igiene che la donna riteneva indispensabile atteso il lavoro svolto dal marito.
Violenza del marito “puzzolente” che pretende rapporti sessuali.
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