Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 17 gennaio 2014 n. 1856. C’è concorso del primo e secondo comma dell’articolo 642 del codice penale per chi distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza al fine di trarne vantaggio e aggrava le conseguenze o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Non sono alternativi, trattandosi di reati differenti e dotati di autonoma rilevanza penale che quindi ove siano integrati gli estremi fattuali concorrono tra loro. Per queste ragioni, non si deve dichiarare l’assorbimento di un reato nell’altro. La Suprema Corte ha quindi sancito: «l’art. 642 cod. pen. si configura quale norma penale mista del tutto peculiare, giacché accorpa in sé sia la qualifica di disposizione a più norme (nel rapporto tra le condotte previste nel primo e nel secondo comma) sia quella di norma a più fattispecie (in riferimento alle condotte previste all’interno di ciascun comma). Di conseguenza, poiché ciascun comma prevede ipotesi diverse di reato, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le medesime concorrono fra di loro».
Truffa alle assicurazioni, creare il danno ed aggravarlo è concorso di reati.
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