Corte di cassazione – Sezione III civile – sentenza 27 gennaio 2014 n. 1608. La sentenza offre un importante approdo non solo contro I giornalisti e gli editori, ma anche contro tutti coloro che, sovente, sui socila forum, senza fare nomi, e rifugiandosi dietro la generalizzazione e l’anonimato del destinatario dell’accusa, rivolgono pesanti accuse diffamatorie. La Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che va risarcito il danno anche se i protagonisti nonsono citati esplicitamente e sono comunque riconoscibili. Secondo il tribunale di Bolzano, infatti, la pubblicazione del primo articolo “aveva innescato l’ulteriore divulgazione delle notizie, poi ripresa anche da altri giornali, e la straordinaria e devastante esplosione mediatica che aveva investito la B. e il figlio … anche se non erano stati specificati i loro nomi, era certo che la serie di particolari riportati nel servizio aveva permesso ad un nutrito pubblico di individuarli”. Il Tribunale evidenziava che “il primo servizio giornalistico, pur non indicando le generalità, conteneva tutta una serie di particolari individualizzanti certamente idonei a consentire ad un vasto (ovviamente in relazione alla popolazione della zona di diffusione del giornale) pubblico di “comprendere con immediato effetto di quale cameriera si trattava”. Dunque, “l’individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto gruppo di persone”.
Danno da risarcire anche se l’articolo non riporta i nomi
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