Cassazione penale , sez. V, sentenza 16.01.2014 n° 1701. Passare le casse del supermercato senza aver pagato la merce configura furto non solo tentato ma anche consumato. Il principio è conforme a precedenti orientamenti (Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 7086, Rv. 249842, ed altre conformi: n. 23020 del 2008, Rv. 240493; n. 37242 del 2010, Rv. 248650). Tuttavia, la Suprema Corte, con la sentenza, Sez. V, n. 7042 del 20 dicembre 2010, aveva ritenuto che il delitto non potesse ritenersi consumato se non quando la cosa non fosse uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell’offeso, ma non anche quando la merce fosse stata debitamente occultata. Un più recente indirizzo, sancito con la sentenza Sez. V del 30.3.2012, n. 30283, ravvisava già nell’impossessamento il momento consumativo del furto occultando la merce in modo da eludere i controlli del personale abilitato, ovvero asportando le placche antitaccheggio, mentre il superamento delle casse valeva a rivelare la volontà di non effettuare il pagamento dovuto.
Il reato è consumato se si superano le casse del supermercato.
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