Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628. In un articolo, Vittorio Feltri si era soffermato anche sul cognome, nel riferire di un’indagine diretta dal pubblico ministero, dottor Woodcock, ed aveva fornito al lettore informazioni tali da screditare l’inchiesta perché condotta da un magistrato il cui nome era assimilabile alla citazione volgare dell’organo sessuale maschile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di Feltri: «va riconosciuto che l’accenno al significato volgare che, nella lingua inglese, si ricollega ad una delle tante accezioni del termine ‘cock’ (le altre richiamano concetti del tutto neutri: gallo, capo, banderuola, rubinetto) non soltanto è fuori luogo dal punto di vista lessicale, atteso che nella lingua inglese esiste l’intero vocabolo ‘woodcock’, che designa un volatile chiamato in italiano ‘beccaccia’, ma é soprattutto una grave caduta di stile in un pezzo giornalistico che, senza di essa, avrebbe avuto ben altro sapore – ma soggiunge – in nessun modo possono in ciò ravvisarsi gli estremi del delitto di diffamazione, non concretandosi in quell’infelice accenno alcuna lesione alla reputazione del dottor Woodcock dal punto di vista delle qualità umane e professionali … – infatti, conclude – gli educatori insegnano che burlarsi del cognome altrui è atto di villania: ma la villania non è sanzionata penalmente».