C’è un mito da sfatare: non si può negare come nell’ambito extraprocessuale ed anche processuale aleggi una convinzione, non sostenuta da alcuna disposizione normativa (l’art. 2054 cc la esclude), secondo la quale, in caso di mancata collisione diretta tra i veicoli, debba applicarsi la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 cc. In altri termini, se il danneggiato riesca ad evitare la collisione con il veicolo del responsabile, il quale, ad esempio, invade la sua corsia, si dovrebbe applicare una percentuale di corresponsabilità paritetica nei confronti di costui che mette in atto una manovra di emergenza tesa a sopperire ad un errore dell’altro automobilista, al quale va riconosciuto il residuale grado di responsabilità. Un vero corto circuito della logica.
Infatti, “la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi …” (Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 2006, n. 12370). “La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c. …” (Cass. Civ. Sez. III 20 agosto 1998 n. 8249). Le due sentenze riportate non ammettono e non richiedono altri commenti. L‘attribuzione di responsabilità quasi paritetica a carico di due conducenti che mettono in atto opposte condotte di guida (irresponsabile quella del convenuto per dispregio delle norme previste dal codice della strada, benemerita e salvifica quella del danneggiato che riesce a porre in essere una manovra di emergenza tale da non creare danni al responsabile) comporterebbe un gravissimo squilibrio della giustizia ed indurrebbe, a posteriori, ben altre condotte, non ultima quella di non evitare la collisione diretta con l’altro veicolo. Sarebbe un comportamento di guida assurdo, ma non meno di siffatte sentenze salomoniche.