Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 5 febbraio 2014 n. 5684. Non esiste la possibilità di manifestare un dissenso in tempo reale, né di incidere positivamente su di una attività manuale altrui. La vicenda vedeva coinvolto un assistente di un primario che stava eseguendo un intervento di appendicectomia ed aveva lesionato la milza del paziente provocandogli una grave emorragia. In un precedente arresto, la Suprema Corte aveva ritenuto i collaboratori responsabili se non avessero provveduto a segnalare allo stesso primario la inidoneità o rischiosità della scelta terapeutica. Ma si trattava appunto di «scelte terapeutiche» e non di un intervento chirurgico che, come è evidente, ha altre peculiarità e altri tempi. Pertanto, la Corte ha ritenuto che «è incongruo affermare che l’assistente o l’aiuto possono andare esenti da responsabilità solo se segnalano al primario la inidoneità e la rischiosità delle scelte … infatti, si trattava di un’attività prettamente del primario, non potendo i suoi assistenti interferire in modo efficace su quanto egli compiva.
Errore del primario chirurgo: l’assistente è incolpevole.
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