Corte di cassazione – sentenza 11 febbraio 2014 n. 6384. L’elemento è costituito dal «perdurante stato di ansia e di paura». Il Tribunale di Brescia aveva ritenuto ininfluente «il notevole flusso telefonico» dall’ex verso la donna, in quanto «non sintomatico di una condotta assillante». Ma la Suprema corte è di avviso contrario in quanto ilTribunale pur riconoscendo «un comportamento molesto col mezzo del telefono, caratterizzato dalla molteplicità di chiamate e sms anche a contenuto minatorio o da atteggiamenti ossessivi», aveva tuttavia escluso la sussistenza dello stato di ansia e paura, inquadrando i rapporti in un contesto conflittuale originato dalla crisi coniugale. Il rapporto di coniugio diventa persino un aggravante, non è assolutamente idoneo ad escludere o ridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in questione, tant’è che l’articolo 612 bis, al secondo comma, prevede addirittura come aggravante l’esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti. La Corte conclude: “il delitto di atti persecutori cosiddetto “stalking” (art. 612 bis cod. pen.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”.