Corte UE, sentenza 27 febbraio 2014 causa C 588/12. La Corte ha stabilito che in caso di risoluzione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro, in assenza di giustificazioni, l’indennità forfetaria non può essere commisurata al tempo lavorato dal dipendente in congedo part time ma va calcolata sulla base della retribuzione a tempo pieno. Diversamente, un calcolo basato soltanto sulla retribuzione a tempo parziale affievolirebbe pesantemente il regime di tutela istituito dall’Unione e rimetterebbe in discussione i diritti acquisiti del lavoratore. La Direttiva 96/34/CE prevede che i lavoratori siano protetti dal licenziamento illegittimo causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo parentale e che essi abbiano diritto a ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo. La legge di trasposizione belga, da dove si è originato il contenzioso, precisa che il datore di lavoro che risolve un contratto di lavoro senza motivo grave o adeguato deve corrispondere al lavoratore un’indennità forfettaria di tutela di importo pari a sei mesi di retribuzione. Il caso riguardava una donna assunta con un contratto a tempo indeterminato. Rimasta incinta, aveva fruito del congedo di maternità poi prolungato con un congedo parentale a metà tempo di quattro mesi. A decorrere dall’inizio del congedo parentale, però, l’azienda aveva risolto il contratto di lavoro. A questo punto la società era stata condannata al pagamento dell’indennità forfettaria di tutela in quanto «nessun motivo grave o adeguato» giustificava la risoluzione unilaterale del contratto. A seguito del ricorso, la Corte di appello ha chiesto alla Cgue se in un simile caso l’indennità vada calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla data del licenziamento, come sostenuto dalla società, oppure con riferimento alla condizione precedente il congedo e dunque in base al tempo pieno. Nella sentenza, la Corte ricorda che «l’indennità forfettaria di tutela belga costituisce una misura destinata a proteggere i lavoratori dal licenziamento illegittimo causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo parentale». «Tale misura di tutela – spiega la sentenza – sarebbe privata di gran parte del suo effetto utile se l’indennità fosse determinata sulla base non della retribuzione a tempo pieno, bensì della retribuzione diminuita versata durante un congedo parentale a tempo parziale». Un simile metodo, osservano i giudici richiamando un proprio precedente «potrebbe non produrre un effetto dissuasivo sufficiente ad impedire il licenziamento illegittimo dei lavoratori e priverebbe di contenuto il regime di tutela istituito dal diritto dell’Unione». I diritti acquisiti dal lavoratore alla data di inizio del congedo parentale devono restare immutati fino alla fine del congedo. E fra di essi, specifica la Corte, vi è anche il diritto ad ottenere un’indennità forfettaria di tutela in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza «motivo grave o adeguato».
Congedo parentale, indennità piena per il licenziamento del dipendente in part time.
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