Corte di Cassazione sezione I civile – sentenza 5 marzo 2014 n. 5097. Il tribunale aveva disposto incontri con nonni, zia materna, obbligando il genitore a “consentire la sottoposizione del minore agli incontri medesimi, e non ostacolare la osservazione della relazione fra il minore e i congiunti materni, a seguire le indicazioni degli operatori sociali, collaborando attivamente alla rimozione di ogni ostacolo che possa ritardare il ripristino dei rapporti, con riserva di adozione di eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale”. Tuttavia il genitore ricorreva in Cassazione, la quale lo ha rigettato, valutando il gravame “in una logica di totale privatezza della funzione genitoriale”, perchè è “in gioco una parte importante dei rapporti affettivi e educativi del minore in quanto la contrapposizione del padre ai congiunti del ramo materno comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa e che lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa se si tiene conto della scomparsa prematura della madre”. La Corte è sferzante: “di fronte alla incapacità del padre di risolvere tale conflitto e alla sua pretesa di interpretare univocamente la volontà del figlio impedendo il suo ruolo di protagonista e non di oggetto del procedimento giurisdizionale i giudici del merito hanno riaffermato il diritto del minore a vivere una sfera importante della sua vita familiare … né appare contestabile che l’impedimento da parte di un genitore all’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del ramo genitoriale del genitore scomparso costituisca, almeno in astratto, una condotta pregiudizievole per il figlio secondo la previsione degli artt. 330 e seguenti del codice civile”. Insomma, le diatribe tra parenti non possono essere trasmesse ai figli minori.
Il genitore superstite non può impedire ai figli di frequentare i parenti del defunto
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