Corte di Cassazione, Sezione III, 10 marzo 2014 n. 5509. “Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”. Il principio, tuttavia, incide nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente secondo la quale anche chi non è nato al momento dell’evento subisce un danno derivante dalla mancanza del padre non appena verrà alla luce. Sotto certi aspetti, il principio appare abbastanza scontato altrimenti vi sarebbe una evidente diseguaglianza tra gli orfani, per la perdita dei genitori già nati al momento dell’evento mortale e quelli che tuttavia non lo sono ancora per poco tempo, tuttavia concepiti.