Corte di Cassazione penale 10 febbraio 2014. 6108. Vietato esporre frutta e verdura all’aperto per violazione dell’art. 5 lett. b) della legge 283/1962: “è vietato, nella preparazione degli alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: […] b) in cattivo stato di conservazione”. La novità della sentenza è che la norma si applichi anche ai venditori ortofrutticoli in quanto la sola esposizione all’aperto può condizionare lo stato di conservazione degli alimenti, in violazione della disciplina dettata dalla legge del ’62. Secondo la Corte, infatti, “l’accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti per la vendita, non richiede né un’analisi di laboratorio né una perizia, in quanto il giudice di merito può ugualmente pervenire a tale risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione”, come tra l’altro già ribadito da precedenti pronunce, quali Cass. Sez. 3 n. 35234, 21 settembre 2007; Sez. 3 n. 14250, 21 aprile 2006; Sez. 6 n. 7521, 30 maggio 1990. Nel novero del “cattivo stato di conservazione”, viene inserita anche la vendita all’aperto di frutta e verdura esposta agli agenti inquinanti, sufficiente di per sé ad integrare il reato in commento. Nel 1995 le Sezioni Unite evidenziavano che la fattispecie in esame era reato di pericolo, ma nel 2002, le stesse Sezioni Unite, con sentenza del 9 gennaio 2002, mutarono indirizzo, ritenendolo reato di danno. La sentenza in commento n. 6108/2014 adersice alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2002. Conseguentemente, ai fini della violazione dell’art. 5, rilevano esclusivamente le modalità irregolari di conservazione delle sostanze alimentari già di per sé sufficienti ad integrare l’ipotesi di reato di cui alla norma in commento, e non già un accertamento sulla commestibilità del prodotto e sul verificarsi di un danno alla salute del consumatore, in quanto diverso è il bene che la suddetta norma intende tutelare. Non è, dunque, necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, alle regole di comune esperienza. Pertanto, l’esposizione di frutta e verdura all’aperto soggetta ad agenti atmosferici ed inquinanti violerebbe quindi una regola di comune esperienza. Chiare le conseguenze sul piano pratico: viene sancito il divieto di esposizione di frutta e verdura all’aperto fuori dai negozio, su marciapiedi o sulle bancarelle in zone di grande traffico, con il rischio, per chiunque non uniformi la propria condotta alla pronuncia in commento, di subire una condanna penale, punita con l’ammenda, per violazione della legge 283/1962.
Vietato esporre frutta e verdura all’aperto.
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