Corte Costituzionale 14 marzo 2014 n. 50. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle sanzioni contenute nei commi 8 e 9 dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 (il cd decreto della cedolare secca). La norma prevedeva che, in caso di violazione della registrazione entro il termine stabilito dalla legge, la durata fosse stabilita in 4 anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio, rinnovabili di altri 4, salvo deroghe previste per legge e che dalla registrazione, il canone annuo di locazione fosse pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, del 75% dell’Istat. La norma poj disponeva che la nullità del contratto non registrato decorresse dal momento in cui fosse stato indicato un importo inferiore a quello effettivo e da quando fosse stato registrato un comodato fittizio. La Consulta ha ritenuto fondata la questione proposta sotto il profilo del difetto di delega. Sebbene il Dlgs 23/2011 desse attuazione alla Legge delega in materia di federalismo fiscale, nel rigoroso ambito dei “confini” stabiliti, le dsanzioni introducevano una determinazione legale di elementi essenziali del contratto del tutto estranei alla delega di riferimento, anche in palese violazione dello Statuto del contribuente,i cui articolo 10 (legge 212/2000) stabilisce che le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. Le norme sanzionatorie, invece, comportavano addirittura una novazione del contratto stesso, quanto a canone e durata. Per quanto concerne poi “la sostituzione contrattuale dell’amministrazione”, operando in via automatica, violava anche le previsioni dell’art. 6 dello Statuto, in quanto non rispettava gli obblighi di informazione del contribuente.
Affitti in nero: sanzioni incostituzionali.
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