Corte di cassazione Sezione II civile 17 marzo 2014 n. 6178. “Tra le destinazioni accessorie del cortile comune – la cui funzione principale è quella di dare aria e luce alle varie unità immobiliari – rientra indubbiamente quella di consentire ai condomini l’accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall’eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel passato”. Sebbene, “il transito pedonale e veicolare debba essere inteso come «cosa diversa dalla sosta», va comunque chiarito che l’impossibilità di un determinato uso contemporaneo da parte dei comproprietari della cosa comune non comporta senz’altro il divieto di tale uso in via occasionale da parte dei singoli comproprietari, ma giustifica il ricorso all’uso indiretto o turnario”. Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
Transito dell’auto nel cortile condominiale anche se lo spazio è angusto.
Articolo precedente