Corte di cassazione – sezione III civile – 20 marzo 2014 n. 6513. Il giudice deve indagare il comportamento del banchiere e l’oggettiva difficoltà del mancato riconoscimento di un assegno falso, secondo la diligenza dell’ “accorto banchiere”, secondo una valutazione del dato momento storico e in quel particolare contesto, prescindendo dal possesso di particolari apparecchiature specialistiche. La Corte d’appello di Roma aveva escluso la responsabilità della banca, ritenendo “non sufficiente la mera rilevabilità dell’alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo: non poteva attribuirsi valore dirimente alla “pretesa rilevabilità al tatto dell’assoluta piattezza del tracciato grafico, posto che esistono tipologie di scritture (penna roller o stilografica) la cui percepibilità al tatto è estremamente difficile e comunque condizionata a capacità percettive individuali e non esigibili da un cassiere pur diligente e scrupoloso”. Ma la Suprema Corte è di tutt’altro avviso: “nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza – la quale presenti, nella specie, “un tracciato assolutamente piatto” – la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell’art. 1176 cod. Civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa; verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”.
Falsita dell’assegno: banca responsabile per mancanza di controllo del banchiere.
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