Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014 n. 9367. La Cassazione riafferma un principio conforme alla giurisprudenza della medesima Corte, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402). Si rilevi che l’art. 2058 cc prevede che il risarcimento in froma specifica (riparazione) sia consentito allorquando non sia eccessivamente oneroso rispetto al risarcimento per equivalente (quotazione del bene). In questo caso, la richiesta di duemilatrecento euro veniva ritenuta eccessivamente onerosa rispetto all’offerta dell’assicuratore pari ad € 400.
Carmine Lattarulo