Cassazione Penale Sez. IV 31 marzo 2014 n. 14776. I principi generali della circolazione stradale impongono al conducente l’obbligo non solo di regolare la propria condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari degli altri utenti della strada, inclusi i pedoni, che possano determinare situazioni di pericolo. Nel caso di investimento di un pedone, perche’ possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, e’ necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita’ di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.
Carmine Lattarulo