Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 22 maggio 2014 n. 11361. Mentre la riduzione della capacità lavorativa può presumersi, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale futuro, il danneggiato deve dimostrare la contrazione del reddito. La Suprema Corte, nell’esporre un valido principio secondo il quale non sia condotta esigibile quella di un cambio di qualifica in funzione delle nuove ridotte capacità di lavoro, con mortificazione della professionalità del danneggiato, riduce, tuttavia, le possibilità di questi nell’ottenimento del danno patrimoniale futuro. Infatti, confermando un recente insegnamento, dispone che nel caso di fatto illecito lesivo della persona, la ridotta capacità lavorativa è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette “micropermanenti’, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno di una vittima che eserciti già attività lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura. Tuttavia, la presunzione opera solo sulla esistenza del danno, giammai sulla quantificazione, essendo onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice – salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione – non può esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito.
Carmine Lattarulo