Cassazione Civile, Sezione VI 10 giugno 2014 n. 13037. Com’è noto, l‘art. 201 cds richiede nel verbale “gli estremi precisi e dettagliati della violazione”; l’art. 383 comma I del regolamento di attuazione del cds richiede l’indicazione della località nella quale è avvenuta la violazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha posto un limite a tale prescrizione, stabilendo che ad integrare il requisito di specificità, sia sufficiente la indicazione di «tempo, luogo e fatto» e l’idoneità dell’esposizione del fatto a verbale per garantire al contravventore la possibilità di approntare le proprie difese, anche tenuto conto della presenza di un unico incrocio semaforico in città. Il requisito della specificità dell’atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato e ciò, in quanto l’infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località. Pertanto l’omissione del numero civico o della intersezione stradale a presidio della quale sarebbe stato posto il semaforo, nonostante la presenza di tutti gli altri parametri identificativi della condotta non rileva ai fini della specificità della contestazione.
Carmine Lattarulo