Cassazione Civile Sezione III 12 giugno 2014 n. 13364. L’attività diretta all’ordinaria apposizione e manutenzione della segnaletica stradale (disciplinata dagli articoli 37 e seguenti del codice della strada) non è soggetta a imprevisti di sorta e può essere realizzata secondo criteri di completezza e adeguatezza per ogni tipo di strada (a prescindere dal fatto che la stessa sia statale o provinciale o comunale, urbana o extraurbana) e con necessità di tener conto, in ogni caso, delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione. Non può dunque affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica, l’ente gestore si trovi in posizione differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per quelle extraurbane, né può riconoscersi un qualche rilievo all’estensione del bene o al numero degli utenti. Pertanto, in relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal codice della strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’articolo 2051 Cc per il solo fatto che la strada sia extraurbana. Nella sentenza, in particolare, la Suprema Corte individua indice di colpevolezza nella scelta, succesivamente al sinistro, di apporre un secondo segnale di stop, in quanto, si presume che l’unico segnale all’epoca esistente sia stato ritenuto non idoneo, da solo e in difetto di adeguata segnaletica orizzontale, ad assolvere all’obbligo di segnalare adeguatamente la presenza dell’incrocio.
Carmine Lattarulo