Cassazione Civile Sezione VI 1 luglio 2014 n. 14887. Nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, promosso dal cliente dopo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per lo scoperto sul conto corrente, l’istituto di credito non soltanto deve produrre i singoli estratti conto ma è anche tenuto a dimostrare di averli comunicati al correntista prima della causa in modo di consentirgli di contestarli, se del caso. Se per la banca sarà agevole ottenere nella fase monitoria il decreto ingiuntivo da parte dell’autorità giudiziaria, l’esibizione degli estratti conto anche nel giudizio di opposizione saranno irrilevanti. Considerate le cesigenze di celerità del processo monitorio, sarà sufficiente il documento con il saldo riassuntivo dei rapporti intercorsi fra l’istituto e il correntista; nella successiva causa di ooposizione al decreto ingiuntivo, la banca sarà convenuta solo sul piano formale, ma sostanzialmente è parte attrice e deve individuare in giudizio i fatti costitutivi della sua pretesa; la banca risulta quindi tenuta a produrre, oltre il contratto di conto corrente, anche tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto, documenti contabili; questi ultimi, infatti, che costituiscono un elemento più analitico per verificare l’esistenza del credito vantato: certificano in dettaglio, invero, le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalla banca al cliente. E hanno dunque una valenza probatoria ben più forte del saldaconto. In ogni caso il cliente deve avere contezza delle voci della documentazione contabile non direttamente in giudizio ma già prima.
Avv. Carmine Lattarulo