Cassazione Civile Sezione terza, 17 luglio 2014 n. 16401. A seguito di una visita medica per mancanza del ciclo, ad una signora nubile cinquantenne le veniva escluso qualsiasi rischio di intervenuta gravidanza che tuttavia si rivelava oltre il termine per abortire. La paziente accusava il medico di svariati danni non solo esistenziali, ma anche di carattere patrimoniale. Ma la Suprema Corte ha respinto tale ultima richesta, derivante dagli oneri di mantenimento del figlio indesiderato, tuttavia solo perchè carente di prova la circostanza dell’indesideramento (prova, aggiungiamo noi, piuttosto difficile da offrire in ambito processuale). Non esistono, infatti, danni in re ipsa, risarcibili solo perché si dimostri l’avvenuta lesione d’un diritto. La lesione del diritto è il presupposto necessario, ma non sufficiente per pretendere il risarcimento del danno: a esso dovrà necessariamente conseguire una perdita, patrimoniale o di altro tipo: l’eventuale lesione del diritto di interrompere la gravidanza è dunque giuridicamente irrilevante se la gestante, quand’anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire. Ovviamente, nulla quaestio sul diritto al risarcimento del danno di carattere non patrimoniale, ossia la lesione della prospettiva di vita diversa.
Avv. Carmine Lattarulo