Cassazione Civile Sezione VI 3 settembre 2014 n. 18576. Il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali anche senza una specifica ed espressa richiesta della parte vittoriosa nel proprio atto, in ogni provvedimento dotato del carattere di decisorietà e definitività: la liquidazione è accessoria alla definizione del giudizio e, dunque, la condanna del soccombente a farsi carico dei compensi forensi e degli altri oneri è pronunciata senza una richiesta della parte vittoriosa, a meno che quest’ultima non intende rinunciarvi. La Corte coglia anche l’occasione per ricordare che in caso di soccombenza reciproca la compensazione delle spese costituisce una possibilità e non un obbligo per il magistrato o il collegio. In realtà la liquidazione è accessoria alla definizione del giudizio e, dunque, la condanna del soccombente a farsi carico dei compensi forensi e degli altri oneri è pronunciata senza una richiesta ad hoc della parte vittoriosa, a meno che quest’ultima non intende rinunciarvi.
Avv. Carmine Lattarulo