Cassazione Penale Sezione IV 4 settembre 2014 n. 36889. E’ illegittima una condanna per guida in stato d’ebbrezza solo sulla base delle valutazioni sintomatiche in mancanza di accertamenti strumentali come la prova dell’etilometro o le analisi ospedaliere. Mancanza di lucidità o pronuncia di frasi sconnesse non rilevano, in quanto la tipicità del fatto – reato richiede sempre un accertamento specifico. La Polizia stradale aveva riferito “quell’uomo era ubriaco al volante”: il conducente viene pprtato in osperale, ma poi fugge prima dei prelievi. Prima della legge 160/07, lo stato di ebbrezza alla guida si poteva desumere da elementi sintomatici, ma significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito “alcolico” dell’automobilista, la sua andatura barcollante, la stessa condotta al volante del veicolo. Attuamente, l’articolo 186 Cds contiene tre specifici tassi-soglia (0,50; 0,80; 1,50 grammi per litro) e l’accertamento non può essere più affidato in base a valutazioni sintomatiche: a ciascuno dei tre tassi è collegata una diversa risposta sanzionatoria, tanto che la prima ipotesi è stata depenalizzata dalla legge 120/10. Se ne ricava, tuttavia, altro importante corollario: il conducente che non si sottopone all’alcool test, presso gli agenti, ovvero in ospedale, per una qualsiasi motivazione anche poco palusibile, non può mai essere sanzionato.
Avv. Carmine Lattarulo