Cassazione Civile Sezione III 11 settembre 2014 n. 19176. La Corte spiega che nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo e imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell’articolo 1917 Cc. In punto di diritto, la Suprema Corte era già stata abbastanza chiara con Cass. Civ. Sez. III 28 febbraio 2008 n. 5300: “nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal comma 3 dell’art. 1917 c.c. Pari orientamento si rinviene in una remota sentenza: Cass. Civ. Sez. III 26 agosto 1985 n. 4554.
Avv. Carmine Lattarulo