Cassazione Civile Sezione III 25 settembre 2014 n. 20190. Si dia per noto l’art. 115 del codice della strada secondo il quale chi ha sedici anni possa anche condurre un motocilco sino a 125 cc, tuttavia senza il passeggero. Era successo che un sedicenne aveva creato danni ad un passseggero e l’assicurazione aveva declinato la propria garanzia assicurativa, invocando l’art. 79 comma IV abrogato del codice della strada, ossia l’uso improprio, pur essendo il ragazzo abilitato con patentino. Ebbene, la Corte ha ripetuto nuovamente il medesimo principio secondo il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida (Cassazione civile, sez. III, 25/05/2010, n. 12728; Cassazione civile, sez. III, 07/10/2005, n. 19657). Pertanto, il conducente deve essere garantito dalla polizza.
Avv. Carmine Lattarulo