Cassazione Civile Sezione VI 1 ottobre 2014 n. 20717. Trattasi di una vertenza antecedente la riforma del processo civile con la legge 69/2009 e riguardante una opposizione a sanzione amministrativa accolta dal giudice di appello, che tuttavia compensava le spese processuali attraverso una motivazione del tutto apparente: il Tribunale, infatti, adduceva alla particolarità normativa ed al modesto valore della controversia la possibilità non seguita dalla parte di difendersi personalmente. La Corte ha tuttavia stigmatizzato il giudice di merito rilevando innanzitutto la legittimità del procedimento sanzionatorio e la naturale conseguenza di farsi assistere da un professionista, esercitando diritti espressamente attribuiti dall’ordinamento e dalla Carta Costituzionale.
Avv. Carmine Lattarulo