Cassazione Civile Sezione VI 8 ottobre 2014 n. 21268. , pubblicata oggi dalla sesta sezione civile. La sentenza ha il merito di passare in rassegna l’articolo 17, comma 132, della legge 127/97 la quale prevede che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Il comma 133 dello stesso articolo aggiunge che le funzioni sono attribuite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico. A detto personale sono conferite altresì le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Pertanto, la legge conferisce agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificare l’attività amministrativa, il potere di prevenire e accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione e accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione e accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale. La sentenza non aggiunge nient’altro a disposizioni normative già note …
Avv. Carmine Lattarulo