Cassazione Civile Sezione III 22 ottobre 2014 n. 22330. Se è vero che il proprietario della strada non è custode dei fondi privati, non potendo intervenire su terreni di altri a sua insaputa o contro la volontà di questi, è del pari vero che l’articolo 14 del codice della strada prescrive all’ente proprietario della strada di garantire la sicurezza della circolazione; il gestore dell’infrastruttura deve dunque adottare tutti i provvedimenti necessari per regolare il traffico evitando pericoli agli utenti. In forza di questa posizione di garanzia sull’utente, il proprietario dell’infrastruttura è tenuto a segnalare ai proprietari dei terreni confinanti con la strada tutti i fattori di rischio contenuti all’interno dei fondi che possono comunque danneggiare gli utenti, con un attento monitoraggio del territorio per eliminare i potenziali pericoli adottando i presidi necessari. In mancanza, ne risponde ex art. 1176, comma 2 codice civile nell’individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata.
Avv. Carmine Lattarulo