Corte Costituzionale 17 ottobre 2014 n. 235. La Consulta affronta un problema ormai virtualmente risolto dai giudici di merito i quali, dopo l’arcinota (nefasta) sentenza delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2009 n. 26972 che avrebbe (ma solo apparenetemente) eliminato il danno morale dal risarcimento delle micropermanenti, avevano soventemente liquidato il danno non patrimoniale personalizzandolo attraverso l’aumento del quinto del richiamato articolo, nell’ottica, appunto, del ristoro intergale del danno patito dal danneggiato della circolazione stradale. La Consulta si pone il quesito della dell’ «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato» richiamate alla norma. Ma lo risolve affermando che non si configura ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell’iniziativa economica privata. A sua volta, la Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell’art. 2 Cost.) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto socialedeve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone. Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. va verificato nella ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza. Infatti, l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno − attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.
Avv. Carmine Lattarulo