Corte di Cassazione Sezione IV penale 10 novembre 2014 n. 46351. La Corte ha fissato alcuni principi in tema di riconoscimento del danno in favore di chi non aveva con la vittima un rapporto di coabitazione. Ha infatti confermato che affinchè si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. I riferimenti costituzionalei non sono da cogliere negli artt. 29 e 30 della Costituzione, così che detto legame debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio, ed a questo debba somigliare, quanto piuttosto nell’art. 2 Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale (Cass. Civ. Sez. III 21 marzo 2013 n. 7128). E’ evidente, poi, che sul piano probatorio, colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della persona a cui è legato da relazione affettiva, deve allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di tale rapporto, la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevenza al momento della verificazione del fatto illecito; che spetta al danneggiato dare la prova dell’esistenza e della natura di tale rapporto, poetendo tuttavia questa essere fornita con ogni mezzo, ed anche mediante elementi presuntivi; e che spetta al giudice di merito accertare, alla stregua delle circostanze del caso concerto, e degli elementi, anche presuntivi, addotti dalla parte, l’apprezzabilità della relazione affettiva, a fini risarcitori (Cass. Civ. Sez. III 21 marzo 2013 n. 7128).
Avv. Carmine Lattarulo