Corte di Cassazione Sezione III 27 novembre 2014 n. 25205. E’ valida la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi per la quale è sufficiente che l’oggetto del contratto sia determinabile: il requisito di determinabilità richiede che siano semplicemente identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare l’esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, facendo ricorso, ad esempio, a calcoli di tipo matematico. E’ estranea al canone legale la maggiore o minore difficoltà di talicalcoli in rapporto alla possibilità della parte debitrice di verificarli utilizzando l’ordinaria diligenza. Ed invero, il principio di diritto da applicare è quello per il quale, in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo di tempo determinato; tale condizione, nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (Cass. n. 12276/10). Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 cod. civ. (rispetto al quale l’art. 1284 cod. civ. contiene l’ulteriore previsione dell’onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d’interesse sìa desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem. In quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibilia priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione. L’ordinaria diligenza -che, a differenza della perizia, non inerisce alle capacità tecniche- è criterio alla stregua del quale va valutata la conoscibilità delle fonti a cui il contratto rinvia per relationem per pervenire alla conoscenza degli elementi di calcolo.
Avv. Carmine Lattarulo