Cassazione Civile Sezione III 19 dicembre 2014 n. 26901. Non è ravvisabile una responsabilità della società per colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell’oggetto contundente di cui qui si tratta, facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso. Deve escludersi la responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall’uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell’ambito del quale è maturata la vicenda: ed è maturata per ragioni attinenti all’esagitazione dei pubblico; non per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo. Non altrettanto potrebbe dirsi in relazione ad altre argomentazioni, quali quella per cui la responsabilità contrattuale della società convenuta, derivante dalla vendita del biglietto, sarebbe limitata all’obbligo di attribuire allo spettatore il diritto di assistere all’evento sportivo, o quella per cui il controllo degli ingressi sarebbe questione che interessa esclusivamente la responsabilità delle forze dell’ordine. In realtà chi organizzi la manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico – quale corrispettivo del biglietto di ingresso – non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale, quanto meno rispetto ai rischi più gravi di violenze e vandalismi, trattandosi di eventi divenuti frequenti e prevedibili. Donde l’obbligo di adottare le misure idonee a prevenire tali rischi, tramite adeguati controlli all’ingresso ed altre misure, quali l’individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentare lo stadio, e simili. Trattasi di misure la cui adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell’incontro, e che, se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, sia anche a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. Fra di esse rientrano i controlli all’ingresso delle forze dell’ordine che – essendo strumenti ausiliari dell’attività d’impresa, nei confronti dei terzi impegnano la responsabilità dell’impresa stessa, che sarebbe quindi chiamata a risponderne (1228 cod. civ., art. 2049 cod. civ.).
Avv. Carmine Lattarulo