Cassazione Civile Sezione III 24 febbraio 2015 n. 3592. Sentenza manifesto in tema di regolazione di principi del risarcimento del danno da reputazione che, a differenza del danno da circolazione stradale ovvero del danno da inabilità lavorativa, non ha tabelle ANIA e tabelle INAIL sulle quali rifarsi. Si consideri poi che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo, ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. Il danno da lesione della reputazione, poi, è il mero danno-conseguenza, il quale va allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, potendo essere data anche a mezzo di presunzioni semplici. L’allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico. Va peraltro verso ribadito che la non patrimonialità -per non avere il bene persona un prezzo- del diritto leso, che va tenuta distinta dalla natura patrimoniale o non patrimoniale del danno, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa. Valutazione equitativa che è diretta a determinare, secondo la Corte, «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l’ambiente sociale accetta come compensazione equa». La Cassazione tende a sottolineare che il ricorso alla valutazione equitativa è subordinato alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico ) e alla circostanza dell’impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613; Cass., 6/10/1972, n. 2904 ) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione, si badi, e non già all’ individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere probatorio imposto all’art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425 ); operata questa valutazione sulla difficoltà, la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Come avvertito anche in dottrina, l’esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può invero precludere la considerazione di aspetti personalistici, che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto ( cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828 ). Il danno non patrimoniale non può, secondo la Corte, in ogni caso essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394 ), ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz’altro “integrale”. Il giudice deve invero tener conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto, facendo luogo alla c.d. personalizzazione della liquidazione. Nella giurisprudenza di legittimità si è per altro verso sottolineato che il principio della integralità del ristoro subito da quest’ultimo non si pone invero in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone invero di evitarsi anche duplicazioni risarcitorie, che si configurano allorquando lo stesso aspetto viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussìstono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito e incidenti sulla persona del danneggiato. È invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro. A tale stregua è allora esclusa la possibilità di applicarsi in modo “puro” parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale. Del pari inidonea, secondo la Cassazione, è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ). Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un’adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, ove si sottolinea come la circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate in modo fortemente difforme non possa ritenersi una mera circostanza di fatto ma integra una vera e propria «violazione della regola di equità»). In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, il pericolo del ricorso all’equità, intesa nel significato di «adeguatezza» e di «proporzione», è quello poi di non assolvere alla fondamentale funzione di «garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale», con eliminazione delle «disparità di trattamento» e delle «ingiustizie» (così Cass., 7/6/2011, n. 12408). Ed i casi non sono pochi, purtroppo!!! I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844 ), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844 ). Ne consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso ( v. Cass., 31/8/2011, n. 17879 ), e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 ). Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. ( v. Cass., 19/5/1999, n. 4852 ). Tale sistema costituisce peraltro solo una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili (per l’adozione, quanto al danno morale da reato, del criterio della odiosità della condotta lesiva, e quanto al c.d. danno esistenziale, del criterio al clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare in conseguenza di esso, v. Cass., 19/5/2010, n. 12318). Fondamentale è in ogni caso che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato, al fine di garantire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.
Avv. Carmine Lattarulo