Cassazione Civile Sezione III 3 marzo 2015 n. 4233. Nelle arcinote acciottolate vie di Roma – via dei Cerchi, per l’esattezza – un motociclista terminava in una larga buca piena d’acqua ghiacciata presente, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando lesioni fisiche e danni alla moto. Contrariamente ad altri commenti apparsi nel web, la Corte di Cassazione non è assolutamente entrata nel merito, in quanto, come è noto, l’indagine che si propone non rientra nelle attribuzioni del giudice di legittimità, che non ha il potere di rivedere il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, a meno che la motivazione di sentenza sia illogica. Tuttavia, la Corte di Cassazione, per inciso, ha ritenuto che il comportamento del danneggiato assume un rilievo causale, in quanto la circostanza oggettiva di non essersi avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, visibile secondo criteri di carattere generale, evidenzia uno stato di disattenzione da parte del danneggiato che può interrompere il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso, divenendo a sua volta la causa determinante dell’incidente. Va comunque osservato, ancora una volta, che il ricorrente non aveva censurato in alcun modo l’iter motivazionale della sentenza della Corte d’appello, ma si era limitato ad una sterile e generica contestazione, proponendo una diversa ricostruzione del fatto, fose più appagante, in quanto diversamente, avrebbe suscitato in seno alla Corte non già un potere di riesame, ma quanto meno di controllo, per addivenire ad un verdetto forse diverso! Fatto sta che il ricorso è stato rigettato e la buca giacchiata non è stata considerata pericolo occulto, rappresentando un grave e pericoloso precedente per tutti i danneggiati.
Avv. Carmine Lattarulo