Cassazione Civile Sezione III 12 maggio 2015 n.9547. L’importanza di questa sentenza è data dalla rilevanza, in tema di responsabilità, della violazione di norme poste a tutela della incolumità pubblica, allorquando emergano comunque colpe facenti capo agli stessi utenti della strada che abbiano subito il danno. Sovente capita all’avvocato del danneggiato d’imbattersi in difese sfrontate ed impudenti degli enti, i quali sostengono che il guard rail non sia obbligatorio, ma sia sottoposto al parere discrezionale della pubblica amministrazione, ovvero non sia “meritevole” per quegli utenti che violino le norme sulla velocità (“è bene che precipitino” è stato dichiarato da un addetto alla manutenzione in un processo davanti al giudice). Dalle mie parti, la pubblica amministrazione ebbe la geniale idea di sostituire il guard rail con della sabbia, a protezione di un burrone (SP Noci Mottola, cd “curve del brigante”). La sentenza tratta un incidente in cui fu coinvolto un autobus precipitato in un burrone fiancheggiante una curva senza guard rail ed avevano perso la vita 12 cittadini di nazionalità turca e ne erano rimasti feriti altri 18. La Corte di Appello aveva detto che la predisposizione di un guard rail non avrebbe potuto impedire l’evento, secondo un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza. La Corte di Cassazione è stata – e ci mancherebbe altro – di tutt’altro avviso. Va rilevato innanzitutto che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione (cfr. Cass. n. 6306/2013 e Cass. n. 24529/2009, nonché Cass. n. 15723/2011 che, pur affermando che “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti non oggettivamente pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti1”, ribadisce -implicitamente- la necessità della recinzione laddove tale oggettiva pericolosità sussista). La Corte di Cassazione aveva infatti già avuto modo di precisare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada quale un ponte (ai sensi dell’art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, <<barriera stradale di sicurezza>>), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni” (Cass. n. 3651/2006). Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile – anche in parte – all’assenza o all’inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo). Vi sarebbe una sostanziale violazione di legge, oltretutto. Tale disciplina fa perno sul principio generale che, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, impone agli enti proprietari delle strade di provvedere “al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze” (art. 14, co. 1, lettera “b” d. lgs. 30.8.1992 n. 285), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi dell’art. 13, co. 1, d. lgs. n. 285/92, cit.) e con possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l’adeguamento, ma “sempre che sia assicurata la sicurezza stradale” (art. 13, co. 2, d.lgs. cit.). In attuazione della delega contenuta nell’art. 13 dei d. Igs. n. 285/92 [nonché dell’analoga delega risultante dal combinato disposto degli arti. 144, co. 1, lettera b), del vecchio c.d.s. e 1, co. 1, lettera f), legge 21.4.1962 n, 181], il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare -contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 (“Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”), nel D.M. 3 giugno 1998 (“Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”) e nel D.M. 21.6.2004. Si predispongano, quindi.
Carmine Lattarulo