Cassazione Civile Sezione III 19 giugno 2015 n. 12687. Il principio espresso da Cass. Sez. Un., 16 marzo 2009, n. 6316 (ribadito, tra le altre, da Cass. 26 ottobre 2009 n. 22605, Cass. 20 dicembre 2011 n. 27581), è univoco e non soffre eccezioni; in base ad un’interpretazione compatibile con direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ., vige una regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142: sicché, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri. E’ quindi estesa la copertura da responsabilità dell’assicuratrice al trasportato su veicolo adibito a trasporto dì cose: in particolare, la vìttima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (in questi esatti termini, Cass. 30 agosto 2013 n. 19963). Né può operare, a danno del danneggiato (alla unica condizione che egli non fosse consapevole del carattere illegale della circolazione), alcuna limitazione, tanto meno contrattuale, della responsabilità pattuita tra assicurato e sua assicuratrice, quanto alla violazione delle cautele imposte dal codice della strada (Cass. 25 maggio 2010 n. 12728).
Carmine Lattarulo