Cassazione Civile Sezione VI 30 settembre 2015 n. 19559. La Cassazione ha stabilito che “non integra, ai fini del secondo comma dell’art, 1322 cod, civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestìmento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all’investitore destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi”. Il prodotto finanziario è stato presentato o proposto come “piano pensionistico integrativo a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestire in qualunque momento, senza alcun onere”: deriva il coinvolgimento, allora, di principi fondamentali dell’ordinamento quali non solo l’art. 47 della Costituzione in punto di tutela del risparmio, ma anche l’art. 38 della medesima, quanto all’incoraggiamento che comporta, ovviamente, in primo luogo anche la tutela dai caratteri decettivi o da rischi eccessivi rispetto alla finalità di assicurarsi un sostegno per il tempo in cui saranno venuti a cessare i redditi ordinari da attività di lavoro od impiego od impresa o professione delle forme di previdenza anche privata. La Cassazione afferma che ritenere eliminata la passività dell’investitore per la sola facoltà di recedere integralmente in qualunque momento è un’evidente forzatura, attesa la rigidità ed il carattere complessivo dell’alternativa e la persistente impossibilità, per il cliente, di influire sulle concrete modalità di gestione, lasciate alla banca fin dal momento della composizione dei fondi di investimento e quindi di determinazione del relativo rischio con atto unilaterale del finanziatore anche in potenziale conflitto di interessi. In secondo luogo, l’iilecito non riguarda nè il trasferimento del rischio dell’oscillazione del valore dei fondi, nè quello della insolvenza del cliente, in sé astrattamente legittime, ma la commistione di esse e la finalizzazione dell’una all’altra: combinazione che finisce con l’attribuire alla banca, a fronte della convinzione di controparte di avere assunto ragionevoli prospettive di investimenti a fini di previdenza complementare, appunto il vantaggio della garanzia patrimoniale generale del cliente in ordine a quei titoli che essa stessa può avere individuato, soprattutto se in conflitto di interessi e se in concreto destinati ad esiti finanziari infausti o rovinosi. A fondare il complessivo giudizio di non meritevolezza della causa concreta è la considerazione: a) del prepotere della finanziatrice, consistente nella concessione ad essa della facoltà di unilaterale e discrezionale determinazione della composizione dei fondi, anche in posizione di conflitto di interesse e segnatamente, potendo così essa, in teoria o in astratto, includervi titoli di redditività particolarmente dubbia; b) dell’evidente rigidità del contestuale finanziamento concesso, soprattutto se a tasso fisso e senza possibilità di modificarlo in corso di rapporto, per un tempo ragguardevole; c) delle finalità della controparte del piano come sollecitazione o valida considerazione delle sue aspettative di natura lato sensu previdenziale.
Avv. Carmine Lattarulo