Cassazione Civile Sezione III 8 gennaio 2016 n. 128: l’esigenza di tutelare le vittime della strada anche contro il responsabile civile non può costituire una deminutio capitis e rilevarsi nella improcedibilità del giudizio anche contro l’assicuratore, quando il primo sia soggetto a procedura concorsuale.
Il caso. La Corte di Appello di Perugia confermava sentenza di improcedibilità della domanda nei confronti di una coooperativa e della compagnia assicuratrice in quanto la prima era oggetto di una procedura concorsuale ed all’interno di essa non poteva effettuarsi alcun accertamento creditorio.
La decisione. La controversia pone la questione di valutare la conciliabilità di assicurare la maggior tutela possibile alle vittime della strada (anche attraverso la partecipazione al processo del responsabile civile, benchè fallito), con la previsione del litisconsorzio processuale necessario fra assicuratore ed assicurato e col principio dell’attrazione nella procedura concorsuale delle pretese incidenti sulla massa. Il litisconsorzio necessario processuale ed unilaterale previsto dall’art. 23 l. n. 990/1969 (applicabile ratione temporis), che comporta la necessità che al giudizio promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore partecipi anche il proprietario del veicolo responsabile del danno e che integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è volto a “rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore ai fini dell’opponibilità all’assicurato dell’accertamento della responsabilità” (Cass. n. 26041/2005), non certamente ad indebolirlo; la partecipazione dell’assicurato al giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore è dunque giustificata dalla necessità di conseguire un accertamento idoneo a costituire giudicato, che si realizza per effetto della partecipazione dell’assicurato al giudizio, a prescindere dalla proposizione -da parte del danneggiato- di un’autonoma domanda risarcitoria nei suoiconfronti (ex art. 2054, 3 ° co. c.c.) e, dunque, anche in difetto di una siffatta domanda. La Corte di Cassazione aveva già escluso che il fallimento del responsabile civile potesse comportare l’improseguibilità di qualsiasi domanda anche nei confronti dell’assicuratore. La circostanza che al giudizio partecipi il responsabile civile fallito, non rende operante la vis attractiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum; al contrario, il giudizio potrà proseguire, fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell’ordinario procedimento contenzioso. Deriva da quanto precede che la domanda risarcitoria, anche se proposta, in via cumulativa, sia nei confronti dell’assicurazione, che del responsabile civile, non è ragione per ritenere la domanda di condanna dell’assicuratore improcedibile.
Avv. Carmine Lattarulo