Cassazione Civile Sezione III 19 dicembre 2016 n. 26104: non rileva neppure il mancato pagamento del premio in detto ultimo periodo.
Il fatto.
A seguito di morte avvenuta in cantiere, i congiunti della vittima agivano anche contro l’assicuratore della responsabilità civile dell’azienda. Tribunale e Corte di appello respingevano la domanda sul presupposto che non vi fosse garanzia assicurativa, in quanto, pur essendosi verificato il sinistro nei quindici giorni di proroga, la polizza, scaduta il 17 novembre 2003, era stata pagata per la rata successiva il il 26 maggio 2004, quando la garanzia non era più operativa.
La decisione.
Con principio risalente (sentenza. 13/10/1975, n. 3310), il Supremo Collegio aveva affermato che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art. 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo dì tolleranza. Tale principio è stato successivamente confermato con le sentenze di legittimità, n. 25 del 5/01/1981 n. 17 del 08/01/1987, del 3/09/2007 n. 18525, del 13/11/1979 n. 5882, del 01/10/1997 n. 9572 e 06/07/2009 n. 15801.
In definitiva analisi, la proroga del 15 giorni è un prolungamento, una estenzione, sic et simpliciter, della garanzia, a tutti gli effetti di legge, indipendentemente ed incondizionatamente dalle sorti del pagamento della rata successiva.
Avv. Carmine Lattarulo