Il pagamento del premio non ha alcuna valenza ai fini della copertura assicurativa, nei rapporti tra assicuratore e danneggiato. Lo dice la Suprema Corte: “nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, i rapporti tra danneggiante e danneggiato debbono essere tenuti distinti da quelli tra danneggiato e compagnia di assicurazione. Mentre nei primi l’esistenza della polizza di assicurazione può essere richiamata in quanto valida, atteso che ai sensi dell’art. 1901 comma 2 c.c.
Il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della copertura assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore vale invece il principio posto dall’art. 7 l. n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, in quanto il certificato di assicurazione attesta verso i terzi l’esistenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione risarcitoria, valevole limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato ed assicuratore che sia stato direttamente convenuto in giudizio” (Cass. Civ. Sez. III 08 maggio 2006 n. 10504)1.
Al medesio approdo era giunta la Suprema Corte sempre distinguendo il rapporto assicurato – assicuratore, da quello danneggiato – assicuratore: “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato che proponga l’azione diretta contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, ha l’onere di provare, anche a mezzo di testimoni, che il danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo, tenuto conto anche del periodo di quindici giorni previsto dall’art. 1901, comma 2, c.c. In presenza dell’adempimento di tale onere probatorio, l’assicuratore che ha emesso il contrassegno non può opporre al danneggiato che il contratto non era stato ancora concluso o che il premio non era stato pagato, essendogli preclusa, ex art. 18, comma 2, della citata legge n. 990 del 1969, la possibilità di far valere particolari pattuizioni intervenute con il contraente che restringano la disciplina legale dell’assicurazione obbligatoria” (Cass. Civ. Sez. III 21 novembre 2001 n. 14734)2.
Nel solco tracciato dalla Corte per la netta distinzione dei due rapporti, incide definitivamente la più recente disposizione: “in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., allorché il certificato assicurativo sia stato emesso dall’assicuratore senza l’avvenuto pagamento del premio, ovvero con l’indicazione, quale “dies a quo” della copertura, di un momento anteriore al pagamento del premio, occorre distinguere due ordini di rapporti: (a) nei confronti del terzo danneggiato, l’assicuratore è obbligato comunque al pagamento, in quanto il fatto costitutivo della pretesa del terzo nei confronti dell’assicuratore è che il sinistro si sia verificato entro il periodo di copertura indicato nel certificato assicurativo; (b) nei confronti dell’assicurato, per contro, l’assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione, e può quindi ripetere quanto versato al terzo” (Cass. Civ. Sez. III 01 luglio 2002 n. 9554).
Avv. Carmine Lattarulo
1 La massima richiamata ha risolto un caso identico a quello trattato: il tribunale aveva dichiarato la mancanza della polizza assicurativa, giacchè il pagamento di una singola rata di premio era avvenuto due giorni dopo l’incidente, tuttavia ricompreso tra l’il novembre 1996 e l’il novembre 1997 in continuità apparente col rapporto precedente. L’mpresa assicuratrice contestava che il termine per il pagamento del premio era scaduto l’il novembre 1996 e non era stato pagato nei 15 giorni successivi come dispone l’art. 1901 cc, ma solo il 13 gennaio 1997 e, quindi, che non fosse tenuta al risarcimento del danno. Il ricorrente si duoleva, invece, del fatto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’esistenza di un contratto di assicurazione, in base al quale l’assicuratore era tenuto al risarcimento del danno verificatosi nel periodo di copertura assicurativa indicato nella polizza relativa. La Corte accoglieva il motivo di ricorso del danneggiato. Infatti, sosteneva che nei giudizi di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione i rapporti tra danneggiante e danneggiato debbono essere tenuti da quelli tra danneggiato e compagnia di assicurazione. Nei primi l’esistenza della polizza assicurativa può essere richiamata quando sia valida. L’art. 1901 cc comma 2,infatti, stabilisce che il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della copertura assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Poichè era stato accertato in fatto che il pagamento della polizza assicurativa avvenne dopo la scadenza del periodo cosiddetto di tolleranza, restava confermata la conclusione della sentenza impugnata che l’incidente avvenne in carenza di copertura assicurativa. Ma nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore, invece, vale il principio portato dalla L. 24.12.1969 n. 990 art. 7 sull’assicurazione obbligatoria, secondo il quale, nei confronti del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità. Ciò perchè il certificato di assicurazione attesta verso i terzi l’esistenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione risarcitoria, che, si ripete, vale limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato ed assicuratore, quando egli sia astato direttamente convenuto in giudizio. La conclusione del tribunale di disattendere le indicazioni contenute nel certificato assicurativo al quale si riferiva il ricorrente, quindi, non era stata ritenuta corretta. Ma la Corte andò persino oltre: il danneggiato sosteneva che la sentenza impugnata era incorsa nell’errore di diritto di non considerare che il certificato rilasciato dall’assicuratore e da lui prodotto in giudizio, nel quale era indicato il periodo di copertura assicurativa dall’11 novembre in poi, faceva piena prova fino a querela di falso, onde non poteva essere disatteso. La Corte ritenne tale motivo persino superfluo, assorbito dal primo, in forza del principio di diritto che l’obbligo nascente dall’art. 7 della legge sull’assicurazione obbligatoria a carico dell’assicuratore ha come destinatario proprio il danneggiato, il quale fa legittimo affidamento sulle indicazioni riportate nel certificato rilasciato dalla compagnia di assicurazione. Ciò vale a dire che nella specie l’indicazione del periodo di copertura assicurativa riportata nella polizza era sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda.
2 La Corte sosteneva in questo caso assolutamente identico che la prova può essere data dal danneggiato anche per testimoni e perché il danneggiato assolva il suo onere è sufficiente che egli dimostri due cose:
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che sul veicolo investitore, al momento dell’incidente, era apposto il contrassegno, che l’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente (art. 7, terzo comma, legge 990 del 1969);
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che sul contrassegno, nel quale deve essere indicata la data di scadenza del periodo di validità dell’assicurazione (art. 7, quarto comma), era indicata una data tale per cui l’assicurazione era da ritenere operante al momento dell’incidente, tenuto conto anche del periodo di quindici giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, cod. civ., (art. 7, secondo comma).
Né l’assicuratore, che ha emesso il contrassegno, può opporre al danneggiato che il contratto non era stato ancora concluso od il premio non era stato pagato: infatti, l’assicuratore non può opporre al danneggiato particolari pattuizioni intervenute con il contraente che restringano la disciplina legale dell’assicurazione obbligatoria (art. 18, secondo comma, della legge 990 del 1969) e d’altra parte l’obbligo dell’assicuratore di consegnare il contrassegno al contraente ed il dovere di questo di esporlo (art. 7, quarto comma) sono stabiliti a tutela dell’interesse del danneggiato a procurarsi immediatamente la prova dei fatti rilevanti per l’esercizio del diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità direttamente dall’assicuratore od in mancanza dal fondo di garanzia (artt. 18 a 23 della legge). Dunque, se è provata la conclusione del contratto, ma non è provato che il danno si è verificato nel periodo di validità dell’assicurazione, l’incertezza di questo fatto ricade a danno del danneggiato e non dell’assicuratore.