Cassazione Civile ordinanza Sezione III 8 giugno 2017 n. 14280: le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso
Il fatto.
Il proprietario di un natante, dopo averlo ormeggiato in sicurezza, con tutte le chiusure attivate, ed averlo controllato a vista, si accorgeva della sua sottrazione. Convenne in giudizio l’impresa tenuta al pagamento della garanzia del furto, in quanto quest’ultima ricusava ogni indennizzo in forza di clausola limitativa della garanzia allorquando l’unità da diporto si trovasse in giacenza, anche temporanea, in acque marine, al di fuori di un porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta. Tribunale e Corte di appello, con motivazione di merito e di rito, rigettavano la domanda. Ricorreva, pertanto, in Cassazione.
La decisione.
Con orientamento conforme (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2469; 28 ottobre 2014, n. 22806; 28 aprile 2010, n. 10194), il Supremo Collegio ha ribadito che le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso da cui consegue fra l’altro la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ.. In base all’art. 34, comma 2, d. Igs. n. 206 del 2005, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto. E’ dunque esclusa in radice la configurabilità del carattere abusivo della clausola in discorso.
Si segnala anche altro importante arresto, non richiamato dal Supremo Collegio, in punto di furto d’auto e conseguente negazione d’indennizzo laddove non si consegnino le due chiavi: Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2016 n. 14422. La previsione contrattuale che subordina l’operatività della garanzia assicurativa alla conservazione di tutte e due le chiavi (così da poter restituire la seconda, in caso di furto del veicolo) non si risolve nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto determina a carico dell’assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della sua restituzione in caso di furto dell’autovettura.
Avv. Carmine Lattarulo
Valida la clausola di non indennizzabilità di bene non sorvegliato
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